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CASS. 852/2020: TRASFUSIONE DI SANGUE INFETTO, E’ RESPONSABILE IL MINISTERO DELLA SALUTE SE LA CARTELLA CLINICA E’ INCOMPLETA.

CASS. 852/2020: TRASFUSIONE DI SANGUE INFETTO, E’ RESPONSABILE IL MINISTERO DELLA SALUTE SE LA CARTELLA CLINICA E’ INCOMPLETA.

Trasfusione Letale per un uomo che si ritrova affetto da epatite B’ (Virus HBV) successivamente ad una trasfusione di sangue infetto.

Al tempo della trasfusione, anno 1982, non esisteva una sistema per il tracciamento delle sacche di sangue e quindi la posizione del Ministero della Salute è quella di negare risarcimenti ed indennizzi per la mancata dimostrazione del nesso di causa tra trasfusione e patologia correlata.

La Corte di Cassazione (Sez. III Civile, ordinanza n. 852/20; depositata il 17 gennaio), precisa però che “l’impossibilità di tracciare una sacca di sangue trasfusa comporta una irregolarità nella tenuta della cartella clinica, cui può ricollegarsi l’affermazione di responsabilità” della struttura.

In tal modo il paziente danneggiato viene dispensato dal fornire la prova relativa alla precisa trasfusione di emoderivato infetto.

Chiarisce la Cassazione che: “la prova del nesso di causa, nella responsabilità per inadempimento contrattuale in materia di sangue infetto, è ripartita tra danneggiato e struttura ospedaliera, nel senso che il danneggiato deve provare che l’esecuzione della prestazione si è inserita nella serie causale che ha condotto all’evento di danno, mentre grava sulla struttura l’onere di provare di aver agito con diligenza, ad esempio dimostrando che le sangue di sangue utilizzate provenivano dai centri preposti alla fornitura, alla tracciabilità ed al controllo.

Ove quindi il Ministero non sarà in grado di dimostrare di aver diligentemente adempiuto alla propria obbligazione dovrà essere ritenuto responsabile.

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