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DANNO DA PERDITA DEL DANNO PARENTALE: SI ALLARGA IL CATALOGO DEI PARENTI RISARCIBILI.

La Corte di Cassazione (ordinanza numero 8218 del 24 marzo 2021) riconosce la risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale, tradizionalmente limita alla famiglia nucleare, anche a soggetti, come gli zii, pur non conviventi, a condizione che venga allegata e provata l’intensità del vincolo affettivo.

Viene così riconosciuto così un principio che, a ben vedere, trovava già ratifica sia nell’elaborazione delle tabelle risarcitorie previste dal Tribunale di Roma che nelle sentenze delle Corti di Merito interessate della questione.

Le Corti di merito infatti, a fronte di analitica istruttoria in merito alla sussistenza di particolare legami affettivi, già liquidavano il risarcimento del danno a soggetti facenti parte della famiglia in senso ampio.

I Giudice della Corte di Cassazione pur rilevando come occorra «evitare il pericolo di una dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari» hanno certificato come «ben possono ipotizzarsi convivenze non fondate su vincoli affettivi ma determinate da necessità economiche, egoismi o altro e non convivenze determinate da esigenze di studio o di lavoro o non necessitate da bisogni assistenziali e di cura ma che non implicano, di per, sé, carenza di intensi rapporti affettivi o difetto di relazioni di reciproca solidarietà».

Sul tema della convivenza si è pertanto escluso che esso possa «assurgere a connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità dei rapporti parentali ovvero a presupposto dell’esistenza del diritto in parola» potendo al più «costituisce elemento probatorio utile, unitamente ad altri elementi, a dimostrare l’ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti e a determinare anche il quantum debeatur».

Insomma non è in discussione l’an della prestazione (ed è quindi certamente dovuto il risarcimento) ma il quantum (quanto riconoscere a titolo risarcitorio) che verrà determinato, come di consueto, in base alle circostanze del caso concreto con la doverosa precisazione che esso, ove non venga dimostrato il particolare ed intenso vincolo affettivo, potrà anche essere pari a zero.

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