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OMICIDIO STRADALE E LESIONI STRADALI: ANCHE IN CASO DI PATTEGGIAMENTO LA PATENTE NON DEV’ESSERE REVOCATA AUTOMATICAMENTE – Di Giulio Magliano – Avvocato

Di Giulio Magliano – OMICIDIO STRADALE E LESIONI STRADALI: ANCHE IN CASO DI PATTEGGIAMENTO LA PATENTE NON DEV’ESSERE REVOCATA AUTOMATICAMENTE

Cass. Pen., Sez. IV Penale, 27/03/2020 n° 10680

La Corte regolatrice si è pronunciata sull’applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida ex art. 222 C.d.s. in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di omicidio e lesioni stradali gravi o gravissime.

In particolare, nel casus decisus il Giudice di primo grado, nell’emissione della sentenza c.d. di patteggiamento in una ipotesi di lesioni stradali ex art. 590 bis c.p. aveva comminato all’imputato la revoca della patente di guida.

La Corte di Cassazione, investita del gravame ha annullato con rinvio la sentenza di applicazione pena ritenendo non corretta la comminata sanzione accessoria della revoca della patente di guida alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n°88/2019 che ha, in sintesi, eliminato l’irragionevole automatismo applicativo della revoca della patente in caso di condanna o patteggiamento per omicidio o lesioni stradali.

La sentenza della Corte Costituzionale sopra richiamata, tuttavia, non dichiara illegittimo l’art. 222 del C.d.s. nella parte in cui è prevista l’obbligatorietà della revoca della patente di guida nel caso in cui sussistano le circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza alcolica ovvero di utilizzo di sostanze stupefacenti.

Tale “regola generale” che troviamo tralatiziamente riportata anche nella sentenza della Corte di Cassazione oggi attenzionata merita un approfondimento.

La lettura della sentenza della Corte Costituzionale n° 88/2019 consente di comprendere che l’automatica revoca della patente di guida non ricorre in tutti i casi di omicidio o lesioni stradali aggravate dallo stato di ebbrezza alcolica del conducente, ma solamente ai casi in cui sussistano le aggravanti “previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.

Ebbene le aggravanti previste dal comma 2 dell’art. 589 bis c.p. e dall’art. 590 bis c.p. riguardano espressamente i casi di guida in stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope o di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (artt. 187 e 186, comma 2 lett. c) del C.d.s.). Nelle ipotesi di guida in stato di ebbrezza con tasso inferiore agli 1,5 g/l dovrebbe ritenersi non automatica la revoca della patente di guida.

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