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L’IMPATTO DEL COVID-19 SULLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE DEI DANNI RCA

L’IMPATTO DEL COVID-19 SULLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE DEI DANNI RCA

Ai più è sfuggito ma il D.L. 17 marzo 2020 n.18 “Cura Italia” è intervenuto in maniera significativa anche nel settore assicurativo (in argomento vedi F. Quadri,“Gli interventi nel settore assicurativo del “decreto cura Italia” pubblicato su UNARCA e M. Rodolfi, La responsabilità civile automobilistica al tempo del coronavirus pubblicato su Ri.Da.Re.).

A fronte di un (davvero marginale) vantaggio per gli assicurati/danneggiati sono state inserite previsioni in grado di rallentare in maniera anche pesante le procedure di liquidazione dei danni.

Possiamo limitare l’esame a due aspetti principali disciplinati entrambi all’art. 125 del decreto-legge.

  1. PROROGA TERMINI SCADENZA GARANZIA RCA

Nel secondo comma dell’art. 125 è previsto quanto segue: “2. Fino al 31 luglio 2020, il termine di cui all’articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro cui l’impresa di assicurazione e’ tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza, è prorogato di ulteriori quindici giorni”.

Per effetto della proroga le garanzie RCA in scadenza tra il 17 marzo 2020 ed il 31 luglio del 2020 beneficeranno di una estensione temporale di trenta giorni, anziché di quindici come già previsto per legge.

Si pone tuttavia un dubbio di certa rilevanza: il testo del decreto fa riferimento esclusivamente al comma 1 dell’art. 170-bis del Codice della Assicurazioni Private che si occupa, appunto, solo della garanzia principale RCA ma non delle garanzie accessorie furto, incendio, conducente, collisioni, atti vandalici, cristalli, previste al comma 1-bis dello stesso art. 170-bis del Codice delle Assicurazioni Private.

Una interpretazione restrittiva e letterale dovrebbe pertanto portare a ritenere, per effetto del mancato richiamo al comma 1-bis dell’art. 170-bis, che la proroga di ulteriori quindi giorni interessi solo la garanzia principale (obbligatoria per legge) ma non anche quelle accessorie (non obbligatorie per legge).

Tuttavia, una tale interpretazione renderebbe del tutto vana la ratio della modifica che è chiaramente finalizzata a rendere agevole il rinnovo delle polizze relative ai veicoli, evitando di costringere gli assicurati a recarsi presso i propri assicuratori proprio in un periodo caratterizzato dalla limitazione alla circolazione delle persone.

Se così non fosse la compagnia dovrebbe emettere due contratti separatamente, uno per la garanzia principale RCA e un altro per quelle accessorie in tempi distinti ma tra loro estremamente ravvicinati, dovendo frazionare quello che in origine era un premio polizza unico in due premi polizza. Assurdo ovviamente.

Diventa però indispensabile allora che l’IVASS, quando non direttamente l’ANIA, fornissero indicazioni chiare in merito ad una lettura piuttosto che l’altra, evitando così l’insorgere di problemi assicurativi di non poco momento per tutti quei clienti che si trovassero a dover richiedere l’ammissione ai benefici previsti dalle garanzie accessorie al contratto RCA, nell’erronea (o giusta, come si auspica) convinzione d’essere assicurati per ulteriori trenta giorni dalla scadenza.

2. DILAZIONE DEI TERMINI PER LA LIQUIDAZIONE DEI RISARCIMENTI

Il vantaggio poc’anzi descritto, sia chiaro davvero marginale per i clienti assicurati, ha come contraltare uno svantaggio decisamente più significativo: il terzo comma dell’art. 125 del D.L. 18/2020 ha previsto che “Fino al 31 luglio 2020, i termini di cui all’art. 148, commi 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005,n. 209, per la formulazione dell’offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di ulteriori 60 giorni”.

Tutte le assicurazioni avranno quindi ulteriori sessanta giorni (in aggiunta ai già concessi 60 giorni per il risarcimento del danno a cose ed ai 90 giorni per il risarcimento del danno alla persona) per formulare l’offerta reale al danneggiato, laddove ai danneggiati, come visto sopra, il termine di ultrattività della polizza è stato limitato a quindici giorni, essendo peraltro (quasi) certo che le compagnie faranno comunque decorre il rinnovo dalla data di scadenza originaria, di fatto azzerando qualsiasi concreto vantaggio per i danneggiati/assicurati.

Detta proroga non può e non deve considerarsi un automatismo, quantomeno per tutti quegli accertamenti peritali (estimativi/tecnico ricostruttivi/cinematici per danni a cose e medico legali per danni alle persone) già svolti prima dell’entrata in vigore della norma e quindi prima del 17 marzo 2020.

Per i sinistri periziati quindi prima della precitata data nulla deve cambiare e resteranno fermi i termini di cui al Codice delle Assicurazioni Private, come accennato in precedenza sessanta giorni per i danni alle cose (ovvero trenta giorni in presenza di modulo CAI sottoscritto da entrambi i conducenti) novanta  giorni per i danni fisici o per i danni da morte.

Nessuna modifica ha interessato quanto invece previsto dall’art. 148 del CdA, circa la messa a disposizione del veicolo danneggiato per la perizia del fiduciario della compagnia. Il termine di cinque giorni è rimasto saldo al suo posto.

Pertanto, denunciato il sinistro e decorso inutilmente detto termine senza che la compagnia abbia periziato il mezzo, il danneggiato potrà dar corso alla riparazione e la perizia non sarà più necessaria dal momento che il danno e le riparazioni saranno documentate da fotografie, fatture di acquisto dei pezzi di ricambio che potranno essere trasmessi al perito, senza dimenticare che la mancata perizia è dipesa in questo caso dall’intempestivo intervento del fiduciario di compagnia.

Più delicato invece l’aspetto per l’accertamento medico legale: qui il ruolo del medico legale, centrale nell’accertamento e nella valutazione dei postumi permanenti all’integrità psicofisica della persona, pare imprescindibile anche se resterebbero da valutare due ordini di questioni.

In primo luogo, ove rispettate le norme di precauzione sanitaria (mascherine, guanti, ecc.) gli accertamenti medico legali potrebbero in effetti essere ugualmente praticati; in second’ordine anche in questo caso si potrebbe valutare se non sia sufficiente la perizia documentale, come avviene ad esempio nei casi di danni da morte.

Se da un lato infatti l’esame obiettivo del periziando appare un momento topico nella valutazione del danno, dall’altra ove il danno stesso sia documentato in maniera completa si potrebbe anche soprassedere ovvero rimandare ad un secondo momento l’esame obbiettivo, procedendo tuttavia a liquidare tempestivamente il danneggiato sulla base degli accertamenti documentali effettuati dal fiduciario di compagnia e da quello di parte.

Insomma, occorre evitare automatismi e procedere a valutazione caso per caso.

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