In linea generale, il mediatore immobiliare ha diritto alla provvigione solo se l’affare si conclude per effetto del suo intervento, secondo quanto previsto dall’art. 1755 c.c.. Se l’affare non viene concluso, il mediatore non ha diritto alla provvigione, salvo alcune eccezioni.
Ecco i punti principali:
- Affare non concluso = niente provvigione
Se le parti non giungono a un accordo definitivo (tipicamente il rogito per compravendite immobiliari), il mediatore non matura il diritto alla provvigione.
- Eccezione: accordo preliminare
Se le parti firmano un preliminare di vendita grazie al mediatore, la giurisprudenza considera concluso l’affare (Cass. Civ. 22046/2006, 25851/2008). Quindi, la provvigione è dovuta anche se poi il rogito non si fa.
- Revoca ingiustificata o comportamento scorretto
Se una parte revoca l’incarico senza motivo oppure non adempie senza giustificazioni, causando il mancato perfezionamento dell’affare, può essere comunque tenuta a pagare la provvigione (Cass. Civ. 1890/2018).
- Contratto tra mediatore e cliente
Il contratto tra cliente e agenzia può prevedere clausole diverse, ma queste non possono derogare completamente all’art. 1755 c.c., specie se vessatorie (attenzione alle clausole nei moduli precompilati).